L'ASGI analizza l’ambito di applicazione del nuovo testo dell'art. 6 comma 2 del TU immigrazione d.lgs. 286/98 per la parte riguardante l’accesso dei minori stranieri all’istruzione a seguito delle innovazioni introdotte dalla Legge 94/2009.
L'ASGI ribadisce che l'iscrizione scolastica dei minori stranieri, e le prestazioni complementari al diritto all'istruzione, devono avvenire a parità di condizioni con i minori italiani dalla scuola dell'infanzia e sino al completamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione.
Inoltre, nell'ambito di tale percorso del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, non deve essere richiesto ai minori stranieri ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, e non deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.
L'analisi dell'ASGI in allegato e sul sito.
Inoltre, nell'ambito di tale percorso del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, non deve essere richiesto ai minori stranieri ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, e non deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.
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A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
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